A partire dal 2011 la Regione Piemonte, d’intesa con l’UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e con le Province piemontesi, ha promosso la costituzione di una Rete regionale con compiti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime.
Riconosciuta sul piano legislativo dalla Legge Regionale 5/2016 “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale” e dal relativo Regolamento attuativo, la Rete è articolata in 3 livelli con differenti soggetti e funzioni:
Ciascun Nodo territoriale ha inoltre costituito una Rete provinciale di secondo livello, accogliendo l'adesione di soggetti pubblici e privati che, pur non essendo Punti informativi, si riconoscono nei principi della Legge regionale 5/2016 e contribuiscono alla diffusione dei principi di pari opportunità e antidiscriminazione.
La Rete regionale ha operato fino al 2016 negli ambiti di potenziale discriminazione individuati dall’art. 19 del Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea: genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale.
La Legge regionale 5/2016 estende l’ambito di applicazione delle politiche regionali antidiscriminatorie, al fine di dare attuazione all’art. 21 dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 3 della Costituzione italiana. Le cause di possibile discriminazione oggi protette sono: nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale.