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Piccoli Comuni: escluse le liste elettorali che non presentano candidature di entrambi i sessi

È incostituzionale la mancata previsione, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, dell'esclusione della lista elettorale che non presenti candidati di entrambi i sessi. Lo ha stabilito la sentenza n. 62/2022 della Corte costituzionale precisando che la presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali costituisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive. L'obbligo vale anche per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, anche che per loro la disciplina sulla presentazione delle liste elettorali non prevede nessuna sanzione nel caso di violazione.

 

La misura di riequilibrio della rappresentanza di genere nei comuni più piccoli - che rappresentano il 17% della popolazione italiana - non è dunque effettiva e perciò inadeguata a corrispondere a quanto prescritto dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Gli articoli 71, comma 3-bis, del Dlgs n. 267 del 2000 e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del Dpr n. 570 del 1960, relativi alla presentazione delle liste dei candidati nei comuni con meno di 5.000 abitanti, sono quindi incostituzionali nella parte in cui non prevedono rimedi per il caso di liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.

La soluzione adeguata per porre rimedio al vulnus, secondo la Consulta, è l’esclusione delle liste che non rispettano il vincolo, una soluzione prevista dalla stessa normativa sia per il caso delle liste lesive delle quote minime di genere nei comuni maggiori, sia per quello delle liste con numero inferiore al minimo di candidati negli stessi comuni con meno di 5.000 abitanti.