Per l’Europa una legge nazionale che pone il limite dell’età massima di 30 anni per l’assunzione degli agenti della polizia locale è illegittima. Lo ha deciso la Corte Ue, sentenza nella causa C-416/13, bocciando la legge del principato delle Asturie. Nella causa si è costituito anche il governo italiano.
La direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, al fine di combattere le svariate tipologie di discriminazione, vieta segnatamente, in materia d’impiego, ogni discriminazione direttamente o indirettamente fondata sull’età.
La Corte riconosce che la natura di talune funzioni degli agenti della polizia locale (vale a dire la protezione di persone e beni, la detenzione e custodia degli autori di atti criminosi e il pattugliamento a scopo preventivo) può richiedere un’idoneità fisica particolare. Ciò nondimeno, la Corte considera che nulla dimostra che le capacità fisiche particolari richieste per l’esercizio della funzione di agente della polizia locale siano necessariamente collegate ad una fascia di età determinata e non sussistano nelle persone che hanno superato una certa età. Di conseguenza, nulla consente di affermare che il legittimo obiettivo di garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del corpo degli agenti della polizia locale richieda di mantenere una certa configurazione delle età al suo interno, imponendo quindi di assumere esclusivamente dipendenti con età inferiore ai 30 anni. Per tale motivo, il limite di età fissato dalla legge delle Asturie costituisce un requisito sproporzionato.
Fonte: UNAR