E' stata approvata dal Consiglio regionale del Piemonte, ed entrerà in vigore dal prossimo 28 febbraio 2024, la Legge regionale 5 febbraio 2024, n. 1, “Disposizioni per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche”. La legge si compone di 11 articoli, rispetto ai quali si evidenziano di seguito in sintesi alcuni aspetti, con particolare riferimento ai PEBA Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, di cui la Rete regionale contro le discriminazioni si è più volte occupata sottolineando il fatto che, pur in presenza di un obbligo normativo vigente da oltre 30 anni, la maggior parte dei Comuni piemontesi non ha elaborato e adottato il PEBA, di fatto attuando una condotta discriminatoria indiretta in forma collettiva nei confronti delle persone con disabilità.
L'articolato della legge appena approvata, in sintesi, prevede:
- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Ambito di applicazione: a) edifici e locali pubblici e di uso pubblico; b) aree e percorsi pedonali urbani; c) parcheggi; d) parchi e altre aree naturali protette, siti UNESCO (...); e) mezzi di trasporto pubblico di persone; f) strutture e impianti fissi connessi all’esercizio dei trasporti pubblici; g) strutture e impianti di servizio di uso pubblico; h) luoghi di culto; i) segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h); l) servizi digitali dei soggetti pubblici.
- Articolo 4 Censimento degli edifici pubblici: in sintesi, la Regione promuove il censimento degli edifici pubblici interessati da interventi per l’abolizione delle barriere architettoniche, delega tale censimento ai Comuni sulla base di modalità di rilevazione approvate dalla Giunta regionale entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
- Articolo 5 Principi di progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie, caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico
- Articolo 6 Registro telematico dei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche: in sintesi, la Regione detta disposizioni per la redazione e la revisione dei PEBA; entro 1 anno dall’approvazione della legge, istituisce il registro regionale telematico dei PEBA, al fine di monitorarne e promuoverne l’adozione; entro 180 giorni dall’approvazione della legge, predispone le linee guida con i contenuti minimi per la corretta applicazione dei PEBA o dei Piani di accessibilità urbana da parte dei comuni; l’avvenuta adozione del PEBA da parte del comune costituisce requisito preferenziale per la partecipazione ai bandi regionali; in caso di mancata adozione del PEBA da parte degli enti locali, la Regione provvede a nominare un commissario (così come previsto dalla normativa nazionale dal 1986: legge 41/1986, articolo 32, commi 21 e 22).
- Articolo 7 Disability manager: "1. La figura del disability manager svolge le funzioni di cui all’articolo 39 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità), con particolare attenzione ai problemi riguardanti l’accessibilità ai luoghi di lavoro. 2. I disability manager di cui al comma 1, si coordinano con il disability manager della Regione per lo svolgimento delle funzioni a loro assegnate."
- Articolo 8 Criteri di premialità per interventi pubblici: il 2% dei contributi erogati dalla Regione a enti pubblici operanti sul territorio regionale per la realizzazione di lavori pubblici, sarà finalizzato alla redazione del PEBA, se non già adottato, oppure alla sua attuazione.
- Articolo 9 Sensibilizzazione sull’accessibilità degli ambienti di lavoro
- Articolo 10 Relazione al Consiglio regionale e attività di informazione: la Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge; istituisce un centro per la consulenza e la raccolta di documentazione in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di informare e sensibilizzare gli amministratori comunali con particolare riguardo alla redazione dei PEBA.
- Articolo 11 Clausola di invarianza finanziaria: dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Di seguito si ricapitolano in sintesi i prossimi passi previsti per dare attuazione alla nuova legge regionale:
- la Regione istituisce un centro per la consulenza e la raccolta di documentazione in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche (non è specificata una scadenza precisa)
- entro il 5 agosto 2024: la Regione predispone le linee guida con i contenuti minimi per la corretta applicazione dei PEBA o dei Piani di accessibilità urbana da parte dei Comuni
- entro il 28 agosto 2024: la Regione approva le modalità di rilevazione che i Comuni dovranno utilizzare per il censimento degli edifici pubblici
- entro il 5 febbraio 2025: la Regione istituisce il Registro telematico dei PEBA
- in caso di mancata adozione del PEBA da parte degli enti locali, la Regione provvede a nominare un commissario
- entro il 30 giugno di ogni anno: la Regione presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.
Il testo completo e ufficiale della Legge regionale 5 febbraio 2024 n. 1, “Disposizioni per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche” è disponibile sul sito del Consiglio regionale del Piemonte a questo link oppure nella versione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 8 febbraio 2024 disponibile qui in formato pdf.
Per incentivare l'adozione dei PEBA da parte dei Comuni, nel 2023 la Regione ha pubblicato un avviso pubblico per distribuire le risorse stanziate dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale hanno partecipato 379 Comuni piemontesi: maggiori informazioni sul bando sono disponibili qui.