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Non c’è alcuna ragionevole correlazione fra l’esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilità, e la pregressa e protratta residenza o attività lavorativa nel territorio regionale.

È quanto ha ribadito la Corte costituzionale con la sentenza n. 147 depositata il 25/07/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3.

La Corte ha ritenuto, una volta di più, che il requisito della pregressa e protratta residenza sul territorio regionale, così come quello della pregressa e protratta attività lavorativa, pone un ostacolo al soddisfacimento del diritto all’abitazione che deve invece fondarsi sulla situazione di bisogno o di disagio, rispetto alla quale la durata della permanenza pregressa nel territorio regionale non presenta alcun collegamento logico. Si tratta, infatti, di requisiti che, proprio perché sganciati da ogni valutazione su tale stato di bisogno, sono incompatibili con il concetto stesso di servizio sociale, inteso quale servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli. Né requisiti del genere valgono a indicare una prospettiva di radicamento sul territorio regionale.

Il giudice delle leggi ha pertanto riscontrato che la disposizione piemontese viola l’art. 3 Cost. sotto un triplice profilo: per intrinseca irragionevolezza, perché prevede requisiti del tutto non correlati con la funzione propria dell’edilizia sociale; perché determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità; e perché tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Fonte: Corte Costituzionale, comunicato ufficiale del 25 luglio 2024

Di seguito alcune delle più recenti sentenze della Corte Costituzionale su analoghe leggi di altre regioni italiane:

Per approfondimenti: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

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L’accesso all’abitazione, in quanto “diritto sociale inviolabile”, non può prevedere criteri che esulino dallo stato di bisogno della persona. Accolto il ricorso di ASGI, Razzismo Stop Onlus, SUNIA – Federazione di Padova e di un gruppo di cittadini stranieri (provenienti da Camerun e Venezuela). 

Con sentenza n. 67 del 22 aprile 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il requisito di residenza quinquennale nel territorio regionale previsto dalla Legge della Regione Veneto n. 39 del 2017 per accedere alle graduatorie per l’edilizia residenziale pubblica.

La vicenda nasce nel 2022, quando il Comune di Venezia aveva pubblicato un bando per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica che, secondo quanto stabilito dalla normativa della Regione Veneto, prevedeva il requisito di “residenza anagrafica nel Veneto da almeno 5 anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi 10“.

ASGI, Razzismo Stop Onlus, SUNIA – Federazione di Padova e un gruppo di cittadini stranieri (provenienti da Camerun e Venezuela) hanno presentato un ricorso presso il Tribunale di Padova, il quale, nel maggio 2023, ha dubitato della legittimità del requisito di residenza quinquennale e inviato gli atti alla Corte Costituzionale.

Con questa sentenza la Corte conferma un orientamento ormai più che granitico (a partire dalla sentenza 44/2020 riferita alla Regione Lombardia, ribadito con la sentenza n. 145 del 2023 riferita alla Regione Marche e con la sentenza n. 77 del 2023 riferita alla Regione Liguria), dando atto che l’accesso all’abitazione, in quanto “diritto sociale inviolabile“, non può prevedere criteri che esulino dallo stato di bisogno della persona. Per l’accesso alle case popolari è dunque irragionevole qualsiasi requisito di residenza pregressa, che nulla ha a che vedere con i bisogni del richiedente, che è “insensibile alla condizione di chi è costretto a muoversi proprio per effetto della sua condizione di fragilità economica”, e valutazione rimane valida, sottolinea la Corte, anche qualora, come nel caso della Regione Veneto, la legge diluisca il criterio nel tempo, prevedendo la possibilità di maturare il requisito di 5 anni di residenza anche nell’arco di 10 anni.

La Corte ha concluso dichiarando l’incostituzionalità della norma poiché prevedere “la residenza protratta nel territorio regionale quale criterio di accesso ai servizi dell’ERP equivale ad aggiungere agli ostacoli di fatto costituiti dal disagio economico e sociale un ulteriore e irragionevole ostacolo che allontana vieppiù le persone dal traguardo di conseguire una casa, tradendo l’ontologica destinazione sociale al soddisfacimento paritario del diritto all’abitazione della proprietà pubblica degli immobili ERP”.

Tale requisito andrà ora cancellato dalla legge regionale. Nel frattempo, i bandi che avevano escluso illegittimamente cittadini stranieri (e non) dovranno essere riaperti.

Qui il comunicato ufficiale della Corte del 22 aprile 2024.

Fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

 

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2023, ha dichiarato illegittimo l’art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Liguria 29 giugno 2004, n. 10, recante la previsione del requisito di 5 anni di residenza in Regione per accedere agli alloggi ERP. La questione di legittimità era stata sollevata dal Tribunale di Genova con ordinanza del 3 giugno 2022.

La vicenda ha origine da un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per asilo politico che aveva presentato domanda per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, a seguito del bando approvato dal Comune di Genova per il 2020, in attuazione dell’art. 4 della legge reg. Liguria n. 10 del 2004. Come la legge, anche il bando prevedeva, fra i requisiti per partecipare all’assegnazione, la residenza o attività lavorativa da almeno cinque anni nel bacino di utenza in cui rientra il Comune di Genova.

La norma in esame risulta – secondo la Corte Costituzionale – del tutto simile a una disposizione legislativa della Regione Lombardia, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla stessa Corte con la sentenza n. 44 del 2020. 

“La Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 44/2020 aveva impresso una vera e propria svolta, con l’affermazione di due principi: il primo è che alla pregressa residenza, di per sé considerata,  non può attribuirsi alcun valore prognostico circa la futura permanenza del beneficiario sul territorio regionale e dunque è irragionevole affidarsi a tale requisito per evitare un avvicendamento troppo rapido nell’assegnazione degli alloggi, essendo  evidente che la “stabilità futura” del richiedente dipende semmai proprio dal fatto di ottenere una casa e non certo  dalla pregressa permanenza; il secondo è che,  in ogni caso, un requisito di “radicamento  territoriale”, quand’anche fosse legittimo, non potrebbe mai prevalere sulla considerazione del bisogno, che è l’unico criterio che deve presiedere alle politiche sociali; con la conseguenza che qualsiasi “barriera all’accesso” basata su un requisito estraneo al bisogno, deve ritenersi illegittima.”

Scrive la Corte nella sentenza 44: “Il requisito della residenza protratta si risolve in una soglia rigida che porta a negare l’accesso all’ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente (quali ad esempio condizioni economiche, presenza di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli)», ciò che «è incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale».

La Corte, oltre a richiamare la sentenza 44/2020 ha anche citato diverse altre pronunce: tra queste rileva  la sentenza n. 199 del 2022 (in materia di incentivi occupazionali) con cui la Consulta ha ribadito che, «se la residenza costituisce un requisito ragionevole al fine d’identificare l’ente pubblico competente a erogare una certa prestazione, non è invece possibile che l’accesso alle prestazioni pubbliche sia escluso per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza».

Appare chiaro a questo punto come non sia più in alcun modo possibile premiare la mera durata della residenza nella Regione a discapito della considerazione del bisogno.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell'ASGI.

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Il requisito, richiesto soltanto ai cittadini extra UE, di essere residenti da almeno cinque anni e di svolgere un’attività lavorativa per accedere agli alloggi di edilizia agevolata e convenzionata, costituisce una discriminazione. Con ordinanza depositata lo scorso 7 marzo 2023, il Tribunale di Torino ha condannato la Regione Piemonte e l’ATC Piemonte Centrale a rimuovere tali requisiti dai bandi per le assegnazioni degli alloggi di edilizia agevolata e convenzionata.

Quanto alla Regione Piemonte, si trattava di un requisito inserito nel "Regolamento per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata - convenzionata" (D.P.G.R. 2543/94) che, all’art. 8, comma 1, lettera a), in materia di accesso agli alloggi di edilizia agevolata e convenzionata, prevedeva per i soli cittadini extra UE i requisiti della pregressa residenza quinquennale e della stabile attività lavorativa in Italia.

Quanto al Bando di Concorso per l’assegnazione di alloggi in Castellamonte dell’ATC Piemonte Centrale dell’1.6.2022, l’illegittimità riguardava sempre la richiesta della pregressa residenza quinquennale nella parte in cui richiamava il predetto art. 8 c. 1 lett. a) del DPGR 2543/94 e altresì la parte in cui attribuiva all’essere residente in Castellamonte da almeno dieci anni un punteggio preferenziale altissimo.

ASGI ha convenuto in giudizio entrambe le amministrazioni ritenendo che tali richieste fossero del tutto illegittime e in contrasto con la più recente giurisprudenza costituzionale in materia di accesso agli alloggi. La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 166/2018, n. 44/2020 e n. 9/2021 ha espresso un principio chiaro: “i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio“.

L'avvocatura Regionale, stante la palese contrarietà delle previsioni al dettato costituzionale, nulla ha eccepito sulla natura discriminatoria del Regolamento, rimettendosi anzi alla decisione del Giudice sul punto. Il Tribunale ha altresì censurato il bando ATC per l’assegnazione degli alloggi nel Comune di Castellamonte in quanto anche l’attribuzione all’essere residente in Castellamonte da almeno dieci anni di un punteggio preferenziale pari a 8 punti, tale da superare qualsiasi requisito di bisogno anche congiuntamente considerato (reddito, presenza di figli a carico, disabilità, disagio abitativo), è stata già ritenuta illegittima dalla giurisprudenza costituzionale.

In ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Torino, con determina dirigenziale n.233 del 17/03/2023, ATC ha sospeso i bandi relativi ai Comuni di Torino, Beinasco e Castellamonte.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito di ASGI.

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