Il requisito, richiesto soltanto ai cittadini extra UE, di essere residenti da almeno cinque anni e di svolgere un’attività lavorativa per accedere agli alloggi di edilizia agevolata e convenzionata, costituisce una discriminazione. Con ordinanza depositata lo scorso 7 marzo 2023, il Tribunale di Torino ha condannato la Regione Piemonte e l’ATC Piemonte Centrale a rimuovere tali requisiti dai bandi per le assegnazioni degli alloggi di edilizia agevolata e convenzionata.
Quanto alla Regione Piemonte, si trattava di un requisito inserito nel "Regolamento per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata - convenzionata" (D.P.G.R. 2543/94) che, all’art. 8, comma 1, lettera a), in materia di accesso agli alloggi di edilizia agevolata e convenzionata, prevedeva per i soli cittadini extra UE i requisiti della pregressa residenza quinquennale e della stabile attività lavorativa in Italia.
Quanto al Bando di Concorso per l’assegnazione di alloggi in Castellamonte dell’ATC Piemonte Centrale dell’1.6.2022, l’illegittimità riguardava sempre la richiesta della pregressa residenza quinquennale nella parte in cui richiamava il predetto art. 8 c. 1 lett. a) del DPGR 2543/94 e altresì la parte in cui attribuiva all’essere residente in Castellamonte da almeno dieci anni un punteggio preferenziale altissimo.
ASGI ha convenuto in giudizio entrambe le amministrazioni ritenendo che tali richieste fossero del tutto illegittime e in contrasto con la più recente giurisprudenza costituzionale in materia di accesso agli alloggi. La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 166/2018, n. 44/2020 e n. 9/2021 ha espresso un principio chiaro: “i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio“.
L'avvocatura Regionale, stante la palese contrarietà delle previsioni al dettato costituzionale, nulla ha eccepito sulla natura discriminatoria del Regolamento, rimettendosi anzi alla decisione del Giudice sul punto. Il Tribunale ha altresì censurato il bando ATC per l’assegnazione degli alloggi nel Comune di Castellamonte in quanto anche l’attribuzione all’essere residente in Castellamonte da almeno dieci anni di un punteggio preferenziale pari a 8 punti, tale da superare qualsiasi requisito di bisogno anche congiuntamente considerato (reddito, presenza di figli a carico, disabilità, disagio abitativo), è stata già ritenuta illegittima dalla giurisprudenza costituzionale.
In ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Torino, con determina dirigenziale n.233 del 17/03/2023, ATC ha sospeso i bandi relativi ai Comuni di Torino, Beinasco e Castellamonte.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito di ASGI.