"L'ordinanza - spiegano dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, che ha dato pubblicità alla vicenda - apporta un ulteriore tassello alla complicata vicenda dell'assegno famiglie numerose: sinora la giurisprudenza aveva esaminato la questione quasi esclusivamente sotto il profilo del diritto dei lungosoggiornanti, e solo la Corte d'appello di Milano si era pronunciata (anche se in modo meno chiaro) sul diritto di un non-lungosoggiornante, anche in quel caso riconoscendo l'assegno".
Per il giudice di Ivrea l'assegno va collocato tra le prestazioni essenziali "destinate al sostentamento della persona e alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare". Su questa base il magistrato ha applicato i principi elaborati da Corte Costituzionale e Cassazione in tema di prestazioni di invalidità, riconoscendo cioè la illegittimità del collegamento con un titolo di soggiorno che vincola la prestazione a un requisito di reddito e a un requisito di durata della residenza ben superiore a quella permanenza "non episodica e di non breve durata", cui fa riferimento la Corte Costituzionale. Per il giudice eporediese, dunque, sulla base della precedente sentenza della Suprema Corte, A.M. "non è uno straniero soggiornante sul territorio dello Stato per un breve periodo, o in violazione delle leggi in materia di immigrazione: non appartiene pertanto alla categoria delle persone che non contribuiscono al finanziamento dei servizi pubblici".
Reazioni caute, ma ovviamente tutt'altro che soddisfatte, quelle che trapelano dal Comune. Viene fatto presente che gli uffici hanno svolto il proprio compito nel rispetto delle regole vigenti.
Fonte: Il Risveglio popolare