Silvia Venturelli

Silvia Venturelli

Il Comune di Cuneo dal 30 luglio 2024 aderisce alla Carta Europea della Disabilità, firmando una specifica convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Detta anche "Disability Card", la carta consente alle persone con disabilità di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe agevolate. Può essere inoltre usata per confermare la propria condizione di disabilità presso gli uffici pubblici, sostituendo certificati e verbali cartacei.

La Carta Europea della Disabilità viene così a raccogliere tutta una serie di agevolazioni, molte delle quali già in essere, ma che vengono così riordinate e messe a sistema, per una più facile fruizione da parte di coloro che ne hanno diritto, in particolare in ambito sportivo (accesso agli impianti sportivi comunali, stadio del nuoto, palazzetto dello sport e stadio) e in ambito culturale (accesso ai musei e alla torre civica). Inoltre il Comune di Cuneo riconosce priorità nell'accesso ai propri uffici ed alle farmacie comunali ai titolari della Carta.

Sono  4 i Comuni piemontesi che ad oggi hanno sottoscritto la convenzione: oltre a Cuneo, avevano già aderito soltanto Alessandria, Susa e Omegna.

Fonte: Comune di Cuneo

Ulteriori informazioni sulla Disablity Card

Non c’è alcuna ragionevole correlazione fra l’esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilità, e la pregressa e protratta residenza o attività lavorativa nel territorio regionale.

È quanto ha ribadito la Corte costituzionale con la sentenza n. 147 depositata il 25/07/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3.

La Corte ha ritenuto, una volta di più, che il requisito della pregressa e protratta residenza sul territorio regionale, così come quello della pregressa e protratta attività lavorativa, pone un ostacolo al soddisfacimento del diritto all’abitazione che deve invece fondarsi sulla situazione di bisogno o di disagio, rispetto alla quale la durata della permanenza pregressa nel territorio regionale non presenta alcun collegamento logico. Si tratta, infatti, di requisiti che, proprio perché sganciati da ogni valutazione su tale stato di bisogno, sono incompatibili con il concetto stesso di servizio sociale, inteso quale servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli. Né requisiti del genere valgono a indicare una prospettiva di radicamento sul territorio regionale.

Il giudice delle leggi ha pertanto riscontrato che la disposizione piemontese viola l’art. 3 Cost. sotto un triplice profilo: per intrinseca irragionevolezza, perché prevede requisiti del tutto non correlati con la funzione propria dell’edilizia sociale; perché determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità; e perché tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Fonte: Corte Costituzionale, comunicato ufficiale del 25 luglio 2024

Di seguito alcune delle più recenti sentenze della Corte Costituzionale su analoghe leggi di altre regioni italiane:

Per approfondimenti: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

L’accesso all’abitazione, in quanto “diritto sociale inviolabile”, non può prevedere criteri che esulino dallo stato di bisogno della persona. Accolto il ricorso di ASGI, Razzismo Stop Onlus, SUNIA – Federazione di Padova e di un gruppo di cittadini stranieri (provenienti da Camerun e Venezuela). 

Con sentenza n. 67 del 22 aprile 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il requisito di residenza quinquennale nel territorio regionale previsto dalla Legge della Regione Veneto n. 39 del 2017 per accedere alle graduatorie per l’edilizia residenziale pubblica.

La vicenda nasce nel 2022, quando il Comune di Venezia aveva pubblicato un bando per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica che, secondo quanto stabilito dalla normativa della Regione Veneto, prevedeva il requisito di “residenza anagrafica nel Veneto da almeno 5 anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi 10“.

ASGI, Razzismo Stop Onlus, SUNIA – Federazione di Padova e un gruppo di cittadini stranieri (provenienti da Camerun e Venezuela) hanno presentato un ricorso presso il Tribunale di Padova, il quale, nel maggio 2023, ha dubitato della legittimità del requisito di residenza quinquennale e inviato gli atti alla Corte Costituzionale.

Con questa sentenza la Corte conferma un orientamento ormai più che granitico (a partire dalla sentenza 44/2020 riferita alla Regione Lombardia, ribadito con la sentenza n. 145 del 2023 riferita alla Regione Marche e con la sentenza n. 77 del 2023 riferita alla Regione Liguria), dando atto che l’accesso all’abitazione, in quanto “diritto sociale inviolabile“, non può prevedere criteri che esulino dallo stato di bisogno della persona. Per l’accesso alle case popolari è dunque irragionevole qualsiasi requisito di residenza pregressa, che nulla ha a che vedere con i bisogni del richiedente, che è “insensibile alla condizione di chi è costretto a muoversi proprio per effetto della sua condizione di fragilità economica”, e valutazione rimane valida, sottolinea la Corte, anche qualora, come nel caso della Regione Veneto, la legge diluisca il criterio nel tempo, prevedendo la possibilità di maturare il requisito di 5 anni di residenza anche nell’arco di 10 anni.

La Corte ha concluso dichiarando l’incostituzionalità della norma poiché prevedere “la residenza protratta nel territorio regionale quale criterio di accesso ai servizi dell’ERP equivale ad aggiungere agli ostacoli di fatto costituiti dal disagio economico e sociale un ulteriore e irragionevole ostacolo che allontana vieppiù le persone dal traguardo di conseguire una casa, tradendo l’ontologica destinazione sociale al soddisfacimento paritario del diritto all’abitazione della proprietà pubblica degli immobili ERP”.

Tale requisito andrà ora cancellato dalla legge regionale. Nel frattempo, i bandi che avevano escluso illegittimamente cittadini stranieri (e non) dovranno essere riaperti.

Qui il comunicato ufficiale della Corte del 22 aprile 2024.

Fonte: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

 

Uno Stato membro non può subordinare l’accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale al requisito di aver risieduto in tale Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Allo Stato membro è inoltre vietato sanzionare penalmente una falsa dichiarazione riguardante tale requisito illegale di residenza.

È quanto stabilisce la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-112/22 CU e C-223/22 ND, relative al reddito di cittadinanza.

Due cittadine di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in Italia sono accusate di aver commesso un reato: avrebbero infatti firmato domande per ottenere il «reddito di cittadinanza», una prestazione sociale intesa a garantire un minimo di sussistenza, attestando falsamente di soddisfare i requisiti per la concessione di tale prestazione, compreso il requisito della residenza della durata di almeno dieci anni in Italia, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Il Tribunale di Napoli chiede alla Corte di giustizia se tale requisito di residenza sia conforme alla direttiva sui cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (Dirtettiva 2003/209/CE).

La Corte considera, anzitutto, che il requisito di residenza di cui trattasi costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Infatti, anche se tale requisito si applica anche ai cittadini nazionali, esso interessa principalmente i cittadini stranieri, tra i quali figurano in particolare tali cittadini di paesi terzi.

La Corte esamina poi se tale disparità di trattamento possa essere giustificata dalla differenza dei rispettivi legami con lo Stato membro interessato dei cittadini nazionali e dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. La Corte constata che la direttiva prevede, affinché un cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro. Il legislatore dell'Unione ha considerato tale periodo sufficiente per avere diritto alla parità di trattamento con i cittadini di tale Stato membro, in particolare, per quanto riguarda le misure riguardanti le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale. Pertanto, uno Stato membro non può prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto dalla direttiva affinché un cittadino di un paese terzo soggiornante di lungo periodo possa beneficiare di un trattamento paritario rispetto ai cittadini di tale Stato membro in materia di accesso a una simile misura.

Infine, la Corte rileva che è altresì vietato allo Stato membro interessato sanzionare penalmente una falsa dichiarazione riguardante un requisito di residenza che viola il diritto dell'Unione.

Fonte: Portale Integrazione Migranti

Per approfondimenti: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

Aggiornamenti su Domande frequenti

E' stato prorogato al 10 settembre 2024 il termine per partecipare all' "Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi ed iniziative connessi all'attuazione del Piano per l'Invecchiamento attivo (1/2024)".

Beneficiari: l'avviso è rivolto a Comuni con almeno 5.000 abitanti, Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, Enti del Terzo Settore e Enti associativi diversi operanti in Piemonte.

Risorse: € 1.111.226,75 così suddivisi: € 611.226,75 per progetti presentati da Enti pubblici (massimo €30.000 a progetto) e € 500.000,00 per pogetti presentati da Enti privati (massimo €20.000 a progetto).

Cofinanziamento: per i progetti presentati da Enti pubblici 30% del costo totale del progetto; per i progetti presentati da Enti privati 10% del costo totale del progetto.

Durata: i progetti dovranno terminare entro il 30 settembre 2025.

L'Avviso intende finanziare progetti in favore della popolazione anziana che prevedano azioni volte a:

  • intervenire nell’ambito della formazione permanente agli anziani;
  • attivare e sostenere percorsi di salute attraverso l’educazione e la diffusione di stili di vita sani, della corretta alimentazione e dell’attività motoria e fisica nonché di screening sanitari dedicati;
  • promuovere e stimolare la partecipazione, l’impegno civico e un ruolo attivo delle persone anziane;
  • favorire la vita indipendente e la sicurezza 
  • garantire la possibilità di viaggiare in modo autonomo e con servizi accessibili e adeguati;
  • favorire l’accesso e la fruizione culturale;
  • sostenere e promuovere il permanere a domicilio della persona anziana ed il lavoro di cura dei familiari.

Il testo dell'avviso e la relativa modulistica sono disponibili sul sito della Regione Piemonte..

E' stato pubblicato il bando Unar dedicato alla selezione di progetti per l’istituzione o il rafforzamento di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di generecon scadenza 17 settembre 2024. ATTENZIONE: con decreto direttoriale del 3 settembre 2024 è stata disposta la proroga del termine di scadenza al 30 settembre 2024.
In sintesi, il bando prevede due linee di finanziamento:
  • Linea a) Centri antidiscriminazioni: l’istituzione o il rafforzamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, ossia strutture operative per attività di supporto e assistenza legale, sanitaria, psicologica, di consulenza e orientamento alle persone LGBT+ vittime di discriminazione.
  • Linea b) Centri con accoglienza residenziale: il rafforzamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere con adeguate condizioni di alloggio e di vitto, ossia strutture residenziali per persone LGBT+ che si trovino in condizioni di vulnerabilità, in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
Con il precedente bando risalente al 2021, in Piemonte furono finanziati 2 progetti: Porto Sicuro sulla linea A (capofila Arcigay Torino, di cui il Nodo metropolitano di Torino è stato partner) e To Housing (capofila Quore) sulla linea B, entrambi sul territorio torinese.
L'attuale bando prevede la possibilità di partecipare sia per rafforzare i Centri già esistenti sia per istituire nuovi Centri. Di seguito una sintesi delle principali informazioni inerenti la Linea a): 
  • Soggetti proponenti: enti locali e associazioni lgbtq+ (si veda il bando per i dettagli)  
  • Durata: 18 mesi
  • Budget: totale disponibile sulla Linea A 4.000.000 €, max 100.000 a progetto 
  • Cofinanziamento: minimo 10% del costo totale del progetto, apportato tutto da un unico soggetto (capofila o partner) oppure ripartito
  • Oggetto: istituzione o rafforzamento di Centri contro le discriminazioni ossia sedi operative per attività finalizzate a contrastare le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, facilmente accessibili e aperte almeno 5 giorni su 7, con linea telefonica attiva 24 h su 24, anche mediante segreteria telefonica o messaggistica; 
  • Tipologie/ambiti di attività: ascolto mediante colloqui telefonici; supporto psicologico; supporto legale; supporto sanitario; mediazione sociale; orientamento al lavoro con previsione di corsi di in/formazione, consulenza e orientamento per l’inserimento lavorativo; orientamento all’autonomia abitativa; adeguata pubblicizzazione della struttura e del servizio; garanzia di competenza degli operatori sulla tematica della violenza e discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. 
Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell'Unar: https://unar.it/portale/avviso-per-la-selezione-di-progetti

Si svolgerà il prossimo 15 marzo 2024 a partire dalle ore 9,00 in Sala Colonne presso il Municipio di Torino il convegno “Islamofobia: il fenomeno, il problema dei dati e quali buone pratiche attuare”. La scelta della data del 15 marzo coincide con la Giornata Internazionale contro l’Islamofobia istituita dall’ONU e l’intento di questo convegno è costruire un momento di discussione, apertura e informazione sul fenomeno.

Programma:

Saluti istituzionali: Stefano Lo Russo - Sindaco della Città di Torino e Giovanna Pentenero - Assessora al coordinamento alle politiche per la multiculturalità e integrazione dei nuovi cittadini della Città di Torino

Introduce e modera: Abdullahi Ahmed Abdullahi - Presidente Commissione speciale contrasto fenomeni di intolleranza e razzismo della Città di Torino

Apertura dei lavori: Ahmed El Berah e Walid Bouchnaf - Referenti Coordinamento Associazioni Islamiche di Torino e Valentino Castellani - Presidente Comutato interfedi di Torino

Testimonianze di: Fedua El Attari, Hind Lafram, Souad Maddahi, Zineb Aroro, Hiba El Rhalmi

Interventi di: Roberta Ricucci - Università di Torino, docente di sociologia dell Islam e delle mobilità internazionali; Tommaso Chiamparino - Commissione Europea, responsabile politiche di contrasto ai crimini d’odio e discorsi d’odio; Diletta Berardinelli - Coordinatrice del gruppo di lavoro PRISONS Radicalisation Awareness Network; Silvia Venturelli - IRES Piemonte, Rete regionale contro le discriminazioni; Antonella Ferrero - Nodo antidiscriminazioni della Città Metropolitana di Torino e Valentina Cera - Consigliera delegata alle politiche sociali e di parità della Città Metropolitana di Torino.

La locandina con il programma è disponibile qui.

Si è tenuto lunedì 4 marzo nella sala del Circolo Acli MOVI (Movimento Giovanile) di Centallo il Consiglio organizzato dal Coordinamento provinciale Donne Acli cuneesi con le Acli Provinciali Cuneesi, aperto a tutti, in prossimità della ricorrenza dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna.

A dare il benvenuto ai numerosi partecipanti è stato il presidente provinciale Acli, Elio Lingua, che ha ricordato alcuni aclisti venuti a mancare recentemente e ha poi ceduto la parola al parroco di Centallo, don Andrea Ciartano, per un momento di preghiera.

Di seguito è stato dato il benvenuto alla neo eletta presidente regionale delle Acli del Piemonte, Mara Ardizio, che con la sua presenza ha onorato la riunione del Consiglio e ha portato il saluto ai presenti.

La Coordinatrice provinciale Donne Acli Cuneo, Barbara Castellano, ha quindi dato il via ai lavori, presentando le varie relatrici invitate per condurre questo appuntamento, all’insegna delle donne, ma rivolto a tutti.

Luisa Brignone, responsabile Acli Cuneesi per il Punto informativo antidiscriminazione, ha introdotto Silvia Venturelli dell’Ires Piemonte e Alessandra Vigna Taglianti, del Nodo provinciale contro le discriminazioni di Cuneo, per presentare il tema: “Discriminazioni: una rete territoriale per la prevenzione e il contrasto”. Grazie alla loro spiegazione chiara ed efficace, supportata anche dalla proiezione di video e slide, è stato possibile comprendere un po’ più a fondo il lavoro svolto da questa realtà di cui le Acli provinciali cuneesi fanno parte come punto informativo.

A seguire, la scrittrice Maria Teresa Milano è stata intervistata dalla vice presidente Acli provinciali Cuneesi, Mariangela Tallone, per presentare il suo ultimo libro dal titolo: “21 Storie d’amore. La Bibbia come non te l’aspetti”. L’esposizione brillante e personale della scrittrice ha coinvolto i presenti facendoli entrare in quel mondo profondo e avvincente che è il testo sacro della Bibbia, da un punto di vista inaspettato e affascinante, passando con delicata vivacità attraverso le diverse sfumature dell’amore e delle relazioni affettive.

Maggiori informazioni sul Nodo e sulla Rete provinciale contro le discriminazioni di Cuneo sono disponibili qui.

 

E' stata approvata dal Consiglio regionale del Piemonte la Legge regionale n. 26 del 17 ottobre 2023 "Istituzione del Disability Manager della Regione Piemonte".

La legge si compone di 6 articoli rispetto ai quali si riporta di seguito una sintesi degli aspetti più significativi: 

Art. 1. (Finalità e principi generali)

Art. 2. (Istituzione e compiti del Disability Manager della Regione): La Regione istituisce l'ufficio del Disability Manager, al fine di costruire reti, servizi e soluzioni per sostenere l’autonomia e per promuovere e garantire l’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso il monitoraggio costante di tutto il percorso legato all’inserimento lavorativo, dal momento della valutazione del fabbisogno dell’Ente alla valutazione dell’eventuale necessità formativa mirata alla figura richiesta, all’inserimento lavorativo e al relativo monitoraggio, per sostenere ogni passaggio anche attraverso la promozione delle convenzioni di cui alla legge 68/1999; la Regione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (quindi entro il 3/02/2024), con apposita deliberazione, definisce le funzioni specifiche del Disability Manager, nonché i criteri e i requisiti necessari alla sua individuazione, gli aspetti organizzativi e funzionali per la nomina e lo svolgimento delle mansioni correlate, facendo fronte alle esigenze della presente legge con personale dedicato.

Art. 3. (Verifica della gestione): il Disability Manager predispone una relazione annuale sull'attività espletata, che descrive: a) gli interventi realizzati; b) i risultati raggiunti; c) le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti; d) le criticità emerse e le esigenze prioritarie di promozione e di tutela dei diritti delle persone con disabilità; e) i possibili interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità riscontrate.

Art. 4. (Registro regionale): è istituito il Registro regionale dei Disability Manager, con funzione esclusivamente ricognitiva; la Regione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 3/02/2024), stabilisce i titoli di studio e le esperienze formative e professionali necessarie per accedervi.

Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria): dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6. (Abrogazioni)

Il testo completo e ufficiale della Legge regionale n. 26 del 17 ottobre 2023 "Istituzione del Disability Manager della Regione Piemonte" è disponibile sul sito del Consiglio regionale del Piemonte a questo link oppure nella versione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 19 ottobre 2023 disponibile qui in formato pdf.

E' stata approvata dal Consiglio regionale del Piemonte, ed entrerà in vigore dal prossimo 28 febbraio 2024, la Legge regionale 5 febbraio 2024, n. 1, “Disposizioni per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche”. La legge si compone di 11 articoli, rispetto ai quali si evidenziano di seguito in sintesi alcuni aspetti, con particolare riferimento ai PEBA Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, di cui la Rete regionale contro le discriminazioni si è più volte occupata sottolineando il fatto che, pur in presenza di un obbligo normativo vigente da oltre 30 anni, la maggior parte dei Comuni piemontesi non ha elaborato e adottato il PEBA, di fatto attuando una condotta discriminatoria indiretta in forma collettiva nei confronti delle persone con disabilità.

L'articolato della legge appena approvata, in sintesi, prevede:

  • Articolo 1 Finalità
  • Articolo 2 Definizioni
  • Articolo 3 Ambito di applicazione: a) edifici e locali pubblici e di uso pubblico; b) aree e percorsi pedonali urbani; c) parcheggi; d) parchi e altre aree naturali protette, siti UNESCO (...); e) mezzi di trasporto pubblico di persone; f) strutture e impianti fissi connessi all’esercizio dei trasporti pubblici; g) strutture e impianti di servizio di uso pubblico; h) luoghi di culto; i) segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h); l) servizi digitali dei soggetti pubblici.
  • Articolo 4 Censimento degli edifici pubblici: in sintesi, la Regione promuove il censimento degli edifici pubblici interessati da interventi per l’abolizione delle barriere architettoniche, delega tale censimento ai Comuni sulla base di modalità di rilevazione approvate dalla Giunta regionale entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. 
  • Articolo 5 Principi di progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie, caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico
  • Articolo 6 Registro telematico dei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche: in sintesi, la Regione detta disposizioni per la redazione e la revisione dei PEBA; entro 1 anno dall’approvazione della legge, istituisce il registro regionale telematico dei PEBA, al fine di monitorarne e promuoverne l’adozione; entro 180 giorni dall’approvazione della legge, predispone le linee guida con i contenuti minimi per la corretta applicazione dei PEBA o dei Piani di accessibilità urbana da parte dei comuni; l’avvenuta adozione del PEBA da parte del comune costituisce requisito preferenziale per la partecipazione ai bandi regionali; in caso di mancata adozione del PEBA da parte degli enti locali, la Regione provvede a nominare un commissario (così come previsto dalla normativa nazionale dal 1986: legge 41/1986, articolo 32, commi 21 e 22).   
  • Articolo 7 Disability manager: "1. La figura del disability manager svolge le funzioni di cui all’articolo 39 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità), con particolare attenzione ai problemi riguardanti l’accessibilità ai luoghi di lavoro. 2. I disability manager di cui al comma 1, si coordinano con il disability manager della Regione per lo svolgimento delle funzioni a loro assegnate."
  • Articolo 8 Criteri di premialità per interventi pubblici: il 2% dei contributi erogati dalla Regione a enti pubblici operanti sul territorio regionale per la realizzazione di lavori pubblici, sarà finalizzato alla redazione del PEBA, se non già adottato, oppure alla sua attuazione.
  • Articolo 9 Sensibilizzazione sull’accessibilità degli ambienti di lavoro
  • Articolo 10 Relazione al Consiglio regionale e attività di informazione: la Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge; istituisce un centro per la consulenza e la raccolta di documentazione in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di informare e sensibilizzare gli amministratori comunali con particolare riguardo alla redazione dei PEBA.
  • Articolo 11 Clausola di invarianza finanziaria: dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 Di seguito si ricapitolano in sintesi i prossimi passi previsti per dare attuazione alla nuova legge regionale:

  • la Regione istituisce un centro per la consulenza e la raccolta di documentazione in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche (non è specificata una scadenza precisa)
  • entro il 5 agosto 2024: la Regione predispone le linee guida con i contenuti minimi per la corretta applicazione dei PEBA o dei Piani di accessibilità urbana da parte dei Comuni
  • entro il 28 agosto 2024: la Regione approva le modalità di rilevazione che i Comuni dovranno utilizzare per il censimento degli edifici pubblici
  • entro il 5 febbraio 2025: la Regione istituisce il Registro telematico dei PEBA
  • in caso di mancata adozione del PEBA da parte degli enti locali, la Regione provvede a nominare un commissario
  • entro il 30 giugno di ogni anno: la Regione presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.

 Il testo completo e ufficiale della Legge regionale 5 febbraio 2024 n. 1, “Disposizioni per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche” è disponibile sul sito del Consiglio regionale del Piemonte a questo link oppure nella versione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 8 febbraio 2024 disponibile qui in formato pdf.

Per incentivare l'adozione dei PEBA da parte dei Comuni, nel 2023 la Regione ha pubblicato un avviso pubblico per distribuire le risorse stanziate dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale hanno partecipato 379 Comuni piemontesi: maggiori informazioni sul bando sono disponibili qui.