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 Alcuni organi di stampa hanno diffuso la notizia che la Corte di Cassazione, con la sentenza 18523 del 2 settembre 2014, avrebbe escluso i cittadini non comunitari dall’accesso al pubblico impiego. Così riferita, la notizia è imprecisa e rischia di aumentare una situazione di confusione della quale sono gli stranieri a pagare le conseguenze. Da un anno, in forza delle modifiche disposte dalla legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), in attuazione delle norme dell’Unione europea, ed entrate in vigore dal 4 settembre 2013, la maggioranza dei cittadini non comunitari presenti sul territorio nazionale è ammessa, per legge, a partecipare ai concorsi pubblici per tutte le posizioni di lavoro che non comportino l’esercizio di pubbliche funzioni: si tratta dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dei titolari di permessi per protezione internazionale (status di rifugiato o di protezione sussidiaria), nonché dei loro familiari e dei familiari di cittadini comunitari.

Niente fughe in avanti. Non basta un “semplice” permesso di soggiorno per accedere ai concorsi pubblici e non è una discriminazione mettere dei limiti all’assunzione di immigrati da parte dello Stato. Con una sentenza depositata ieri, la Cassazione ha respinto il ricorso presentata da una cittadina albanese contro il ministero dell’Economia, che nel 2011 aveva riservato cinque posti ai Monopoli di Stato a cittadini italiani e comunitari. Secondo la donna, che si era già vista respingere il ricorso in primo e secondo grado, quel bando era discriminatorio.

La sua tesi non è stata sposata dai giudici, secondo i quali, è la legge stessa a prevedere quelle limitazioni. La sentenza cita anche la legge europea 2013, quella che ha esteso l’accesso ai posti pubblici ai “cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo”, la cosiddetta “carta di soggiorno”.

La vicenda risale a inizio 2012: A.M., cittadino angolano, presenta domanda al Comune di Castellamonte (Torino) per ottenere un assegno destinato a nuclei familiari con almeno tre figli minori. Cinque mesi dopo, però, la domanda viene respinta perché l'uomo, a parere degli uffici comunali, non avrebbe avuto il requisito indispensabile della cittadinanza italiana o comunitaria.

A.M. aveva presentato ricorso davanti al giudice del lavoro del tribunale di Ivrea: essendo titolare dal 2003 di un permesso di soggiorno di lavoro (regolarmente rinnovato), e avendo più volte fatto richiesta di permesso per lungosoggiornanti (permesso negatogli, per via del reddito troppo basso), riteneva di aver diritto a quell'assegno. Con sentenza del 25 luglio scorso, il giudice del lavoro Matteo Buffoni ha dato ragione al cittadino angolano, dichiarando discriminatorio il comportamento del Comune di Castellamonte che aveva negato l'assegno e condannando il Comune stesso a riconoscere l'assegno e l'Inps a erogarlo. L'Inps dovrà quindi corrispondere 1.760 euro per il 2012, oltre agli interessi, mentre a carico del Comune saranno le spese legali di 3.250 euro.

“Al di là delle polemiche di questi giorni, prendiamo atto che il neo presidente Tavecchio ha affermato , anche oggi, di essere stato equivocato. Ci attendiamo ora da lui un forte pragmatismo anche nella lotta a ogni forma di razzismo. Il calcio è per i più giovani – a cui lui spesso si rivolge – un ambito di elezione dove promuovere la cultura del rispetto e il valore delle differenze”. Così Marco De Giorgi, Direttore dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, commenta l’elezione di Carlo Tavecchio alla guida della nuova Figc. “Nella lista di cose da fare, annunciata per il 18, ci aspettiamo da lui misure concrete e non solo dichiarazioni contro il razzismo che sta diffondendosi, in modo pericoloso, nello sport. Il neopresidente potrebbe ad esempio accogliere la proposta dell’Unar di istituire un Fondo destinato a finanziare iniziative per i più giovani di prevenzione ed educazione contro il razzismo negli stadi”. “Il Fondo – continua De Giorgi – potrebbe essere alimentato anche con parte delle somme derivanti dalle sanzioni comminate alle società per fatti razzisti. Siamo convinti che sarebbe un ottimo inizio” – conclude De Giorgi.

Fonte: Unar

Condanna per l'avvocato Carlo Taormina che, nel corso di una nota trasmissione radiofonica, aveva più volte dichiarato che non avrebbe mai assunto collaboratori omosessuali. Il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto il carattere discriminatorio delle sue affermazioni e condannato l’avvocato al pagamento di un risarcimento del danno, pari a € 10.000, a favore di Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford, nonché alla pubblicazione della sentenza sul quotidiano nazionale “Il Corriere della Sera”.

Si svolge oggi a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riunione del “Tavolo Interreligioso per l’Integrazione”, un incontro con gli esponenti delle diverse confessioni religiose presenti in Italia. L’evento, convocato dell’On. Franca Biondelli, Sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con delega all’integrazione, è organizzato in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali).

Il Tribunale di Oristano, con sentenza del 6.6.2014 ( est. Carboni), ha ribadito il diritto di accesso ai concorsi pubblici per infermiere per tutti gli stranieri titolari di un permesso per lavoro, anche se non lungosoggiornanti, confermando cosi l’insufficienza della estensione introdotta con la ‘legge europea 2013’, che ha limitato l’accesso al pubblico impiego degli stranieri di Paesi terzi non membri dell’Unione europea ai soli lungosoggiornanti, ai familiari di cittadini UE e ai rifugiati e titolari della protezione sussidiaria. Questo sulla base della previsione normativa contenuta nell’art. 40 c. 21 del d.P.R. n. 394/99, applicativa dell’art. 27 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione), in base al quale “le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all’assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura”.

Fonte: ASGI