La legge dà attuazione all’art. 21 dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 3 della Costituzione italiana, e copre le seguenti cause di possibile discriminazione: nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale. Viene inoltre istituito il Fondo regionale per le vittime di discriminazione, con un primo stanziamento di 100 mila euro annui. Il Piemonte diventa così la prima Regione italiana a istituire un fondo di questo tipo. I punti principali della legge La Legge regionale, oltre a porre le basi per l’azione antidiscriminatoria, individua alcuni strumenti concreti per la prevenzione e il contrasto del fenomeno e l’assistenza alle vittime, anche potenziali, di discriminazione:
- a) il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte;
- b) la Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte;
- c) il Piano triennale contro le discriminazioni;
- d) il Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni;
La stessa Legge, inoltre:
- a) definisce le nuove competenze del Corecom, del Difensore Civico e del Garante dei Detenuti in materia antidiscriminatoria;
- b) individua le aree prioritarie di intervento per le politiche regionali;
- c) prevede un complesso di azioni positive per il superamento di situazioni discriminatorie.